La rimozione dell’amianto dalle strutture abitative o dagli edifici pubblici, è in certi casi obbligatoria per legge. Il suo nome commerciale è eternit ma attualmente è proibito utilizzarlo per le fibre d’amianto in essa contenuto.
Questo materiale, un tempo molto impiegato nel settore edilizio, si è rivelato infatti potenzialmente pericoloso per la salute umana. Le sue polveri sottilissime e quindi respirabili a prescindere dall’impiego di impianti di filtraggio dell’aria, possono addirittura ritenersi cancerogene.
Ma quando diventa necessaria una bonifica? Ci sono dei casi in cui è comunque possibile soprassedere? Scopriamolo insieme.
Cos’è l’Amianto
L’asbesto (anche detto amianto) è un materiale a cui, come accennato in precedenza, negli scorsi decenni si è fatto spesso ricorso. In particolare, in virtù dell’innegabile resistenza e delle proprietà isolanti e fonoassorbenti, esso veniva utilizzato soprattutto per realizzare coperture dei tetti, tubature e piastrelle. Soltanto negli anni a noi più vicini si è posto l’accento sull’intima connessione esistente tra la sua presenza nei luoghi in cui si vive e si lavora abitualmente e l’incidenza di patologie gravi ed a volte mortali.
L’amianto in sé, chiariamoci bene, non è pericoloso, a nuocere alla salute sono più che altro le sue fibre: una tubatura danneggiata o scheggiata, le polveri che si sprigionano dalla sua rimozione o da qualsiasi altro tipo di intervento infatti possono essere letali.
Il particolare su cui sarebbe il caso di riflettere infine è che sebbene l’impiego dell’amianto nel settore edilizio continuò senza battute d’arresto sino al 1992, i suoi effetti negativi sulla salute erano già noti negli anni ’60. In ogni caso entro il 2028, così come da accordi, tutti i paesi dell’Unione Europea dovranno eliminare e smaltire tale materiale e mettere quindi in sicurezza tutti gli edifici esistenti.
Tipologie di amianto
Prima di parlare delle procedura di bonifica ed eliminazione dell’amianto da immobili e manufatti sarebbe forse il caso di distinguere le varie tipologie di materiale ad oggi presenti nelle costruzioni ad uso civile. Riconosciamo quindi un amianto in matrice friabile ed un amianto compatto.
Amianto friabile
Nel primo caso si ha a che fare con la versione in assoluto più pericolosa di questo prodotto in quanto trattato in maniera tale che una semplice pressione della mano basti per sgretolarlo liberando nell’aria le famigerate polveri cancerogene. Chiunque sappia di vivere o lavorare in un edificio in cui sia presente dell’amianto in matrice friabile quindi è per legge obbligato a comunicare alla ASL di riferimento la presenza di questo materiale all’interno della struttura, pena una multa il cui importo potrebbe raggiungere anche i duemila euro.
Amianco compatto
L’amianto compatto invece è un po’ meno pericoloso, ma di certo la sua esistenza tra le mura di una struttura abitativa o lavorativa non può dirsi rassicurante. A renderlo in qualche modo tollerabile è la sua ridotta friabilità e quindi la probabilità nettamente inferiore che nell’aria si sprigionino le sue polveri.
La presenza di questo tipo di amianto non vincola quindi gli utenti ad alcun obbligo di comunicazione, almeno sin tanto che l’edificio non si trovi in una generale condizione di degrado che, ancora una volta per legge, costringe proprietari o amministratori a richiedere un’ispezione con annessa valutazione del rischio.
Chiaramente la perizia dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato ed eventuali operazioni di bonifica andranno affidate a ditte specializzate iscritte all’Albo nazionale Gestori ambientali (categoria 10 e sotto categoria A o B).
Bonificare o smaltire?
La perizia di cui sopra potrebbe avere degli esiti differenti: potrebbe infatti essere stimata necessaria una bonifica oppure uno smaltimento dei materiali insidiosi. In linea di massima si opta per l’eliminazione definitiva dell’amianto quando questo costituisce un effettivo pericolo perché a rischio di disgregazione.
Si consiglia invece una semplice bonifica quando il materiale è ancora integro e quindi non dannoso. In questi casi si procede all’incapsulamento oppure al confinamento dello stesso.
Smaltimento amianto
Come accennato in precedenza, in alcuni casi non è necessario rimuovere l’amianto presente negli edifici, ma quanto meno diventa obbligatorio prevenire eventuali danni futuri. Una bonifica in sostanza ha lo stesso valore di una messa in sicurezza dello stabile (ovviamente soltanto dal punto di vista delle inalazioni nocive) senza tuttavia prevedere lo smaltimento in discarica dell’amianto.
Nel caso in cui si opti per l’incapsulamento, tutte le superfici a rischio verranno inguainate con prodotti specifici che hanno l’ovvia funzione di schermare le parti in amianto ancora solide evitando che esse possano nel futuro sbriciolarsi o danneggiarsi. La guaina, chiaramente, deve essere realizzata con prodotti di indiscussa qualità e durevolezza.
La seconda procedura di sicurezza invece prevede l’installazione di una barriera che isoli le parti a rischio dell’edificio dalle zone vivibili. E’ chiaro che in questo caso l’amianto continua a disperdere le sue polveri nell’ambiente ma in questo modo non dovrebbe danneggiare la salute umana.
Documenti rilasciati dopo i lavori di bonifica
Nella guida disponibile sul sito dgeco.it che spiega come si effettua una bonifica da amianto è scritto che le ditte che effettuano questi interventi devono obbligatoriamente rilasciare copia del Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) che attesta che il Rifiuto è stato smaltito presso un Centro di smaltimento autorizzato.
Costo rimozione amianto
I costi relativi alle operazioni di bonifica e smaltimento dell’amianto rientrano in un range di spesa abbastanza ampio. Se la rimozione infatti ha in media un prezzo compreso tra le 5 e le 7 euro per metro quadro, l’incapsulamento richiede un esborso di 15/25 euro per la stessa porzione di superficie, mentre il confinamento si attesta mediamente sui 25/33 euro ancora per metro quadro.
Chiaramente questi costi sono indicativi; essi infatti possono variare in relazione a diversi fattori (superficie totale su cui intervenire, condizioni del materiale, politiche aziendali e quant’altro). Per questo motivo si consiglia sempre di agire soltanto dopo aver chiesto vari preventivi a diverse ditte specializzate.
In ogni caso sappiate che la bonifica è una procedura che, quanto meno nel caso degli edifici privati, ricade interamente sui proprietari dell’immobile e che né il Comune di riferimento né tanto meno l’ASL sono in questi casi tenuti a contribuire.
Per quanto riguarda l’ambito condominiale le spese vanno ripartite tra gli inquilini sulla base di una ripartizione millesimale. I condomini comunque potranno rivalersi sulla ditta costruttrice a patto che l’amianto sia stato da essa utilizzato anche dopo la messa al bando del 1992.
Suggerimenti utili
Per non avere ripercussioni legali e garantire un buono stato di salute a sé stessi ed ai propri cari è bene rivolgersi soltanto a personale qualificato: diffidate quindi di prezzi stracciati e di tecnici un po’ troppo approssimativi.
Per chiunque acquisti un immobile sarebbe utile richiedere poi una valutazione dello stabile: l’amianto purtroppo a volte è presente ma camuffato ad arte.
In ogni caso non lasciatevi mai sedurre dalla tentazione del fai da te…